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Sez. L - , Sentenza n. 799 del 13/01/2017 (Rv. 642509 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Periodo di comporto - Criteri di computo ex art. 21 del c.c.n.l. Fondazioni liriche - Periodo di aspettativa e ferie - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642509-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del c.c.n.l. dell' 1 giugno 2000 per il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, e conformemente ai canoni di cui agli artt. 1363 e 1371 c.c., anche il decorso del termine cd. esterno del periodo di comporto è sospeso durante i periodi di aspettativa o di ferie del lavoratore, che, in quanto neutri, ove richiesti e fruiti non possono essere computati nell’arco temporale del termine esterno.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/06/2000 art. 21, Contr. Coll. 25/06/2000 art. 21, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)