Sez. L, Sentenza n. 21876 del 27/10/2015 (Rv. 637387 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Scadenza del termine illegittimamente apposto - Risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, il decorso di un significativo lasso temporale (nella specie, di circa 6 anni) tra la cessazione dell'ultimo contratto e la messa in mora del datore da parte del lavoratore, in uno al reperimento, nelle more, di altra occupazione a tempo indeterminato, costituiscono indici sufficienti della volontà delle parti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)