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Sez. L, Sentenza n. 13535 del 01/07/2015 (Rv. 635842 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Scadenza del termine apposto illegittimamente - Risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Configurabilità - Condizioni - Accertamento della volontà, anche tacita, di porre fine al rapporto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635842-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente a configurare la risoluzione per mutuo consenso la mancata attuazione del rapporto di lavoro per un periodo di oltre quattro anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)