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Sez. L - , Ordinanza n. 24025 del 06/09/2021 (Rv. 662171 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Lavoratore infortunato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi non indennizzabili - Successivo aggravamento nel termine di dieci anni - Termine triennale per l'esercizio del diritto dalla rendita INAIL - Osservanza - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662171-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio per l'esercizio del diritto alla liquidazione della rendita INAIL - fissato dall'art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965, per l'ipotesi in cui le condizioni del lavoratore infortunato, guarito senza postumi di invalidità permanente ovvero con postumi che non raggiungono il minimo indennizzabile, si aggravino in conseguenza dell'infortunio, in misura tale da raggiungere l'indennizzabilità - pone una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che, in caso di loro insorgenza in data successiva al termine decennale, essi non sono più ricollegabili all'infortunio ed è impedita, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla rendita; tuttavia, la proposizione della domanda di costituzione della rendita oltre il decennio non è preclusa, sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro la stessa data e a condizione che sia rispettato il termine triennale di prescrizione fissato dall'art. 112 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)