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Sez. L, Sentenza n. 2457 del 05/03/1998 (Rv. 513388 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Lavoratore infortunato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi non indennizzabili - Successivo aggravamento nel termine di dieci anni - Termine triennale per l'esercizio del diritto dalla rendita INAIL - Osservanza - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513388-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO

Il termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio per l'esercizio del diritto al decorso della rendita INAIL - previsto dall'art. 83, comma ottavo, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per l'ipotesi in cui le condizioni del lavoratore infortunato, guarito senza postumi di invalidità permanente ovvero con postumi che non raggiungono il minimo indennizzabile, si aggravino in conseguenza dell'infortunio in misura da raggiungere l'indennizzabilità - non preclude la proposizione della domanda di costituzione di rendita oltre il decennio dalla data dell'infortunio ove venga rispettato il termine triennale fissato dall'art. 112 dello stesso d.P.R., sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro il decennio dalla data suddetta, atteso che tale termine segna l'ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della stabilizzazione dei postumi che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato ottavo comma dell'art. 83, la possibilità di collegarsi con l'infortunio sul lavoro, per cui l'avvenuto decorso del termine decennale impedisce, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla rendita.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)