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Sez. L, Sentenza n. 656 del 27/01/1984 (Rv. 432926 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAGGRUPPAMENTO PER GRADI DELLE QUALIFICHE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI DETERMINATIVI SOSTITUTIVI O AGGIUNTIVI DI QUELLI FISSATI DALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432926-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAGGRUPPAMENTO PER GRADI DELLE QUALIFICHE - AMMISSIBILITÀ - CRITERI DETERMINATIVI SOSTITUTIVI O AGGIUNTIVI DI QUELLI FISSATI DALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - ESCLUSIONE.*

Per la Determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, in relazione alle mansioni dal medesimo svolte, è necessario fare riferimento in primo luogo alla normativa contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, dovendo ritenersi che le indicazioni in essa contenute, in quanto esprimono la volontà delle parti stipulanti nell'ambito della loro autonomia negoziale, assumono valore vincolante e decisivo anche per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria, tenendosi, peraltro, presente che, ai sensi dell'art. 96 secondo comma disp. Att. Cod. civ., le qualifiche dei lavoratori nell'ambito di ciascuna di tali categorie fondamentali, indicate dall'art. 2095 cod. civ., possono essere stabilite e raggruppate per gradi, secondo l'importanza dell'ordinamento dell'impresa, dalla stessa contrattazione collettiva ai cui criteri, pertanto, il giudice deve nell'un caso o nell'altro attenersi, interpretandoli ai sensi degli artt. 1362 e segg. cod. civ., senza poter introdurre criteri determinativi propri i quali siano sostitutivi o aggiuntivi di quelli fissati dall'autonomia collettiva e senza poter modificare gli elementi caratterizzanti delle singole qualifiche, come dalla medesima determinati. (V 1035/82, mass n 418901; (V 5470/81, mass n 416180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)