Sez. L, Sentenza n. 1565 del 21/02/1985 (Rv. 439545 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE SECONDO LE MANSIONI SVOLTE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE NORME CONTRATTUALI APPLICABILE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE SECONDO LE MANSIONI SVOLTE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE NORME CONTRATTUALI APPLICABILE - NECESSITÀ.*
Per la Determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, in relazione alle mansioni da lui svolte, è necessario far riferimento, in primo luogo, alle norme contrattuali applicabili al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, le cui indicazioni assumono valore vincolante e decisivo per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche in una o in un'altra qualifica. (V 656/84, mass n 432926; (Conf 4060/83, mass n 429020; (Conf 5470/81, mass n 416180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)