Sez. 6, Sentenza n. 10303 del 12/05/1982 Ud. (dep. 30/10/1982) Rv. 155904 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - RAGGUAGLIO TRA PENA PECUNIARIA E PENA DETENTIVA - OBBLIGATORIETÀ.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - RAGGUAGLIO TRA PENA PECUNIARIA E PENA DETENTIVA - OBBLIGATORIETÀ.*
La vigente disciplina della sospensione condizionale della pena ed il relativo ragguaglio - parametro fra pena pecuniaria e pena detentiva, pur dopo la recente "novella penale" (legge 24 novembre 1981 n. 689), non contrasta con i principi della inviolabilità della libertà personale e con la funzione rieducativa della pena. Il ragguaglio, puramente astratto ed ipotetico, è infatti operato all'unico effetto giuridico di ricercare la quantità di pena pecuniaria, rispetto a cui è ammessa la sospensione condizionale della pena, attraverso una mera operazione di calcolo aritmetico. (Conf mass n 153241 ed ivi citate; (V mass n 154316).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 104, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)