Sez. 1, Sentenza n. 6143 del 17/12/1981 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154316 - 01
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL'ISTITUTO - NUOVI CRITERI DI RAGGUAGLIO - CONSEGUENZE - SLARGAMENTO DELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - FATTISPECIE.*
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL'ISTITUTO - NUOVI CRITERI DI RAGGUAGLIO - CONSEGUENZE - SLARGAMENTO DELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - FATTISPECIE.*
Per effetto dell'art. 135 cod. pen., nella sua nuova formulazione risultante dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il beneficio della sospensione condizionale della pena, regolato dall'art. 163 dello stesso codice, così come sostituito dall'art. 104 della citata legge 689 del 1981, presenta un maggiore ambito di operatività. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è giudicata ammissibile la concessione della sospensione condizionale nel caso di condanna alla pena di anni 1, mesi 9 di reclusione e lire 2.000.000 di multa, chiarendosi che i nuovi criteri di ragguaglio vanno applicati anche ai reati commessi precedentemente all'entrata in vigore della legge 689 del 1981, posto che la contraria statuizione dell'art. 111 della stessa legge ha riguardo esclusivamente alla conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato; e ciò nel pieno rispetto di una esigenza sistematica, essendo la conversione istituto autonomo rispetto a quello del ragguaglio, il quale S'identifica con una operazione matematica diretta anche ad effetti giuridici penali diversi dall'esecuzione delle pene). Quanto alla illegittimità costituzionale dell'art. 136 cod. pen. (ora sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale, agli artt. 102, 103, 107 e 108, regola il procedimento di conversione delle pene pecuniarie nella sanzione della libertà controllata). V. Corte cost., 21 novembre 1979, n. 131.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 101 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 103 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 107 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 108 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)