Sez. 1, Sentenza n. 39 del 13/01/1983 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158152 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - CAMPO DI APPLICAZIONE - IPOTESI DI DIVIETO DELLA CONCESSIONE E CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - CAMPO DI APPLICAZIONE - IPOTESI DI DIVIETO DELLA CONCESSIONE E CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO.*
La concessione del beneficio della libertà provvisoria in considerazione delle gravi condizioni di salute dell'imputato è ammissibile non solo per quelle ipotesi delittuose in ordine alle quali la legge vieta la concessione del beneficio, ma anche per quei casi in cui il titolo del reato non sia ostativo al beneficio, quando alla sua concessione si opponga la valutazione negativa anche in ordine ad una sola delle due distinte esigenze - processuali e di tutela della collettività - indicate dalla legge. (V mass n 156382; (V mass n 156369, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 8, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)