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Sez. 1, Sentenza n. 2241 del 06/11/1982 Cc. (dep. 25/11/1982) Rv. 156382 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - CONCORSO DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156382-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - CONCORSO DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio sulla concessione o sul diniego della libertà provvisoria, nei casi in cui la concessione del beneficio è dalla legge consentita, è sufficiente, per escludere il beneficio, la valutazione negativa anche in ordine ad una sola delle due distinte esigenze - processuali e di tutela della collettività - indicate dalla legge. (Conf mass n 153119; (Conf mass n 151947; (Conf mass n 148632 ed ivi indicate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)