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Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/04/1992 (Rv. 477012 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Danni per ritardata restituzione dell'immobile locato - Domanda di risarcimento in misura eccedente l'importo del corrispettivo convenuto per la locazione - Competenza funzionale del pretore ex art. 45 della legge n. 392 del 1978 - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477012-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

In tema di danni per ritardata restituzione dell'immobile locato, la domanda di pagamento del danno in misura eccedente l'importo del corrispettivo convenuto per la locazione ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1591 cod. civ., non rientra tra le controversie riservate dall'art. 45 della legge sull'equo canone alla competenza funzionale del pretore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)