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Sez. 3, Sentenza n. 2445 del 02/03/1995 (Rv. 490888 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Controversia relativa - Competenza del Pretore ex legge n. 392 del 1978 - Esclusione - Devoluzione al giudice competente per valore.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490888-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

La domanda del locatore diretta ad ottenere il risarcimento del danno per ritardata restituzione dell'immobile locato (art. 1591 cod.civ.) esula dalla competenza funzionale del Pretore in tema di determinazione del canone a norma della legge n. 392 del 1978, sia nella ipotesi in cui si chieda che il danno in questione sia liquidato nella misura del canone, sia nel caso di richiesta di risarcimento anche del maggior danno, ed è devoluta al giudice ordinariamente competente per valore, trattandosi di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'inadempimento del conduttore all'obbligazione contrattuale di restituire la cosa locata alla scadenza (art. 1590 cod.civ.), rispetto alla quale il canone spettante al locatore rappresenta solo uno strumento di determinazione dell'oggetto del risarcimento dovuto al conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)