Sez. 3, Sentenza n. 24896 del 25/11/2005 (Rv. 585724 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE | Esercizio della professione "extra districtum" - Disciplina ex art. 8 legge n. 479 del 1999 - Applicabilità ai processi in corso - Portata - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE
In materia di esercizio della professione forense, a norma dall'art. 8 legge n. 479 del 1999, sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali in violazione dei limiti territoriali posti dall'art 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934 e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1997. Pertanto, dette limitazioni territoriali non si applicano ad un processo nel quale, come nella specie, alla data dell'entrata in vigore della legge sia stata completamente espletata l'attività procuratoria, pur non essendo la fase di giudizio stata ancora definita con la pubblicazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)