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Sez. 3, Sentenza n. 15414 del 10/08/2004 (Rv. 575935 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE | Soppressione dell'albo dei procuratori (legge n. 27 del 1997) - Superamento della distinzione tra la professione di avvocato e di procuratore - Esercizio della professione "extra districtum" - Disciplina ex art. 8 legge n. 479 del 1999 - Applicabilità ai processi in corso - Efficacia retroattiva - Portata - Rilevabilità dell'efficacia sanante nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575935-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE

In materia di esercizio della professione forense, l'art. 8, legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha attribuito efficacia retroattiva alla abrogazione, disposta dall'art. 6, legge 24 febbraio 1997, n. 27, dell'art. 5, R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo entro il distretto della corte d'appello), estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 27 del 1997, dovendosi ritenere per processi in corso tutti quelli a tale data ancora non esauriti, anche se in fase diversa rispetto a quella in cui sia precedentemente intervenuto un procuratore "extra districtum", quindi con il solo limite del formarsi del giudicato sulla nullità dell'atto, e conseguentemente, l'effetto sanante deve essere dichiarato anche nel corso del giudizio di legittimità, in quanto continuazione del processo in fase di impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1999 num. 479 art. 8, Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Legge 22/01/1934 num. 36 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)