Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 15/06/1968 (Rv. 333942 - 01)
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) REGIONE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA - ENTI LOCALI - COMUNI - PROMOZIONE DI AZIONI O RESISTENZA IN GIUDIZIO - POTERE RELATIVO - SPETTANZA AL CONSIGLIO COMUNALE - AZIONI POSSESSORIE - SPETTANZA AL SINDACO.*
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) REGIONE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA - ENTI LOCALI - COMUNI - PROMOZIONE DI AZIONI O RESISTENZA IN GIUDIZIO - POTERE RELATIVO - SPETTANZA AL CONSIGLIO COMUNALE - AZIONI POSSESSORIE - SPETTANZA AL SINDACO.*
A norma dell'art 63 n 5 del DL 29 ottobre 1955, n 6, del Presidente della regione siciliana, riguardante l'ordinamento amministrativo degli enti locali, il potere di deliberare sulle azioni di promuovere o da sostenere in giudizio, appartiene, per i comuni della Sicilia, alla giunta comunale, senza necessita di ratifica da parte del consiglio comunale, salvo che si tratti di azioni possessorie, nel qual caso tale potere, a sensi del successivo art.68 n.11, spetta al solo sindaco.*
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1955 num. 6 art. 63, Legge 29/10/1955 num. 6 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)