Sez. 1, Sentenza n. 2979 del 12/11/1973 (Rv. 366649 - 01)
SICILIA - ENTI LOCALI - COMUNI - DELIBERAZIONI SULLE AZIONI GIUDIZIARIE - COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE - RATIFICA DEL CONSIGLIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - AZIONI POSSESSORIE O CONSERVATIVE - COMPETENZA DEL SINDACO - ESECUTIVITA - VISTO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO - SUFFICIENZA.*
SICILIA - ENTI LOCALI - COMUNI - DELIBERAZIONI SULLE AZIONI GIUDIZIARIE - COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE - RATIFICA DEL CONSIGLIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - AZIONI POSSESSORIE O CONSERVATIVE - COMPETENZA DEL SINDACO - ESECUTIVITA - VISTO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO - SUFFICIENZA.*
Per i comuni della regione siciliana le deliberazioni sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio spettano alla giunta comunale senza necessita di ratifica del consiglio ed al sindaco se si tratta di azioni possessorie o conservative. Tali deliberazioni divengono esecutive dopo l'invio alla commissione provinciale di controllo, qualora questa non esplichi la potesta di annullamento nel termine di venti giorni ovvero, prima della scadenza di tale termine, riconosca la legittimita dell'atto. (Conf 188/71, mass n 346686; 1124/70; 1936/68, mass n 333942 e (Conf n 333943; 265/61).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 63 com. 5, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 68 com. 11, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 80 com. 1, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 80 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)