Sez. 1, Sentenza n. 2594 del 07/02/2006 (Rv. 588026 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Dichiarazione del fallimento per omesso deposito spese di procedura - Imprenditore defunto - Audizione degli eredi - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Il tribunale che dichiari d'ufficio il fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 162, ult. comma, e 163, ult. comma, legge fall., dell'imprenditore defunto il quale, dopo essere stato ammesso al concordato preventivo, non abbia effettuato nei termini il prescritto deposito per le spese di procedura, non è obbligato ad assumere la previa audizione degli eredi, atteso che la dichiarazione di fallimento è pronunciata nei confronti dell'imprenditore defunto, e non dei suoi eredi, e che anche in relazione alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto secondo la procedura ordinaria non è obbligatoria la previa audizione degli eredi, in quanto nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla posizione degli stessi, ovvero reca loro un pregiudizio eliminabile soltanto attraverso la partecipazione all'istruttoria prefallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 11, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)