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Sez. L, Sentenza n. 8620 del 07/08/1991 (Rv. 473423 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Facoltà di opzione ex art. 6 del D.L. n. 791 del 1981 - Esercizio - Effetti - Prosecuzione del rapporto - Garanzie di stabilità pregresse relative ai non dirigenti - Persistenza - Riferimento alla categoria o qualifica formale e non alle mansioni effettive - Necessità.
Stato
decisa il 1991-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473423-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere

L'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 - convertito, con modificazioni in legge 26 febbraio 1982 n. 54 - implica che la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite dell'età pensionabile continui ad essere presidiata dalle garanzie di stabilità già proprie del rapporto stesso anteriormente al suddetto esercizio, quale che sia la categoria di appartenenza del lavoratore optante - eccezione fatta per i dirigenti - e quindi anche ove si tratti di categorie intermedie (nella specie, i funzionari, di aziende di credito) fra quelle degli impiegati e dei dirigenti, rilevando a tal fine, peraltro, non già la natura delle mansioni concretamente svolte, bensì l'inquadramento così detto convenzionale in quella determinata categoria o qualifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)