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Sez. L, Sentenza n. 16255 del 26/07/2011 (Rv. 618728 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Retrocessione dell'azienda - Obbligo del cedente di mantenimento dell'occupazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618728-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Gli effetti dell'art. 2112 cod. civ., che regola i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, si applicano anche nell'ipotesi di retrocessione dell'azienda affittata, nel senso che il cedente assume, a sua volta, gli obblighi di mantenimento dell'occupazione derivanti dalla predetta norma, ma ciò presuppone che l'impresa retrocessionaria (cioè originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)