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Sez. L, Sentenza n. 12909 del 04/09/2003 (Rv. 566549 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessazione del rapporto d'affitto d'azienda - Restituzione dell'azienda al cedente - Disciplina prevista dall'art. 2112 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze in tema di requisito numerico ai fini della tutela reale nel caso di licenziamento illegittimo.
Stato
decisa il 2003-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566549-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 2112 cod. civ., che regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di restituzione all'originario cedente dell'azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto, con la conseguenza che, nel caso di licenziamenti intimati dalla società cedente, subito dopo la retrocessione dell'azienda, il criterio della normale occupazione per il computo dei dipendenti ai fini della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi va riferito alla società affittuaria.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)