Sez. U, Sentenza n. 283 del 07/02/1970 (Rv. 345151 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La condanna al pagamento delle spese del giudizio e affidata all'insindacabile discrezionale valutazione del giudice di merito, con l'unico limite che l'Onere non sia posto a carico della parte totalmente vittoriosa e la motivazione sul punto non sia inficiata da errori logici e giuridici e di valutazione delle tariffe professionali. (V 1808-69, massima n 340892 48-69, massima n 337876).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)