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Sez. 3, Sentenza n. 48 del 11/01/1969 (Rv. 337876 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337876-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE - LIMITI.*

L'art. 91 cod.proc.civ., nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ma, al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita delle spese la parte solo parzialmente soccombente. (Conf. Alle sent. N. 2822-68, mass. N.335485 n.349-67, mass. N. 326226).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)