Sez. 5, Sentenza n. 21309 del 15/10/2010 (Rv. 615456 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Avvisi di accertamento e liquidazione - Notifica - Art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Utilizzo delle raccomandate con ricevuta di ritorno - Sufficienza - Applicabilità degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede esclusivamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Deve, conseguentemente, escludersi l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. atteso l'indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto del fatto che il legislatore quando ha voluto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite ai sensi degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., lo ha espresso in modo chiaro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)