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Sez. 5, Sentenza n. 20027 del 30/09/2011 (Rv. 619195 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Avvisi di accertamento e liquidazione - Notifica - Art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992 - A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Invio di più avvisi con un'unica raccomandata - Onere di provare la presenza nel plico di più atti - A carico del mittente - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619195-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente "ratione temporis", prevede che gli avvisi di accertamento e liquidazione debbano essere notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno (come nella specie, gli avvisi di accertamento per più annualità) ed il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico e ciò in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)