Sez. 2, Sentenza n. 306 del 05/02/1971 (Rv. 349800 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - CAPACITA DEL PROFESSIONISTA - VALIDITA DEL CONTRATTO STIPULATO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - LIMITI - CANCELLAZIONE DALL'ALBO - CAUSE PREESISTENTI O SOPRAVVENUTE DI ILLEGITTIMITA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO - IRRILEVANZA.*
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - CAPACITA DEL PROFESSIONISTA - VALIDITA DEL CONTRATTO STIPULATO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - LIMITI - CANCELLAZIONE DALL'ALBO - CAUSE PREESISTENTI O SOPRAVVENUTE DI ILLEGITTIMITA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO - IRRILEVANZA.*
La capacita ed i diritti del professionista, nonche la validita e l'efficacia dei contratti d'opera da lui stipulati, vanno ricollegati esclusivamente alla circostanza di fatto dell'iscrizione all'albo di categoria, che, fino a quando non venga a cessare per intervenuta cancellazione, esplica tutti i suoi effetti anche in ordine alla validita e all'efficacia del contratto d'opera professionale e degli Atti di Esercizio della professione, senza che possano influire le eventuali cause di illegittimita dell'iscrizione all'albo (quali le situazioni di incompatibilita), siano esse sopravvenute alla iscrizione stessa ovvero preesistenti. (V 2012'64).*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1929 num. 2248 art. 7, Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)