diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6252 del 25/11/1981 (Rv. 417063 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTROVERSIA TRA SOCIETÀ EDITORIALE ED ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI AVENTE AD OGGETTO GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DELLA PRIMA NEI CONFRONTI DEL SECONDO - ACCERTAMENTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - INDAGINE SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE DEL GIORNALISTA ALL'ALBO AL FINE DI UNA SUA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417063-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTROVERSIA TRA SOCIETÀ EDITORIALE ED ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI AVENTE AD OGGETTO GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DELLA PRIMA NEI CONFRONTI DEL SECONDO - ACCERTAMENTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - INDAGINE SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE DEL GIORNALISTA ALL'ALBO AL FINE DI UNA SUA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia vertente tra il datore di lavoro di un giornalista e l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con riguardo agli obblighi contributivi del primo verso il secondo, il giudice ordinario, in Sede di riscontro dei presupposti di tali obblighi, non può sindacare "incidenter tantum" la legittimità dell'iscrizione di detto giornalista nell'albo, disposta dagli organi professionali a norma della legge 3 febbraio 1963 n. 69, al fine di una sua eventuale disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.E, atteso che detta iscrizione integra un atto amministrativo, privo di margini di discrezionalità, di accertamento costitutivo di uno "status", a fronte del quale la privazione del professionista dello "status" medesimo, e dei diritti ad esso conseguenti, può derivare solo da un provvedimento di cancellazione da parte degli stessi organi professionali, ovvero da un accertamento giurisdizionale in via principale. (V 4677/79, mass n 401220; (V 761/77, mass n 385358; (V 306/71, mass n 349800; (V 2012/64).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)