diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 02/07/1969 (Rv. 341918 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA UN COMPROPRIETARIO E UN TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - ATTIVA - AZIONE A CARATTERE REALE O CON EFFETTI REALI - AZIONE PER IL RISPETTO DEI LIMITI LEGALI DELLA PROPRIETA - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341918-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA UN COMPROPRIETARIO E UN TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - ATTIVA - AZIONE A CARATTERE REALE O CON EFFETTI REALI - AZIONE PER IL RISPETTO DEI LIMITI LEGALI DELLA PROPRIETA - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il singolo condomino e legittimato ad esperire, senza che sia necessario l'intervento in giudizio degli altri condomini, non soltanto la Azione di revindica, ma qualsiasi altra Azione, di carattere reale o con effetti reali che sia a tutela della proprieta e del godimento della cosa comune, ivi compresa l'Azione per far valere il rispetto, da parte del vicino, dei limiti legali, cioe il lato attivo dei rapporti di vicinato. (V. 370-68, mass. N.331344 1351-67, mass. N. 327944 e numerose altre conformi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)