Sez. 2, Sentenza n. 1351 del 14/06/1967 (Rv. 327944 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA UN COMPROPRIETARIO E UN TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA UN COMPROPRIETARIO E UN TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
Le azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere sperimentate dai singoli condomini, senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione. L'integrazione e, invece, necessaria quando la domanda avente ad oggetto la cosa comune, tenda ad imporre ad essa un vincolo di natura reale ed a provocare l'emanazione di una sentenza che, secondo i principi generali, risulterebbe inutiliter data senza la presenza in causa di tutti i titolari del rapporto. (Cfr. 2843-66, 2082-64, 570-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)