Sez. 5, Sentenza n. 20033 del 07/10/2015 (Rv. 636837 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati con regimi fiscali privilegiati (c.d. Paesi "black list") - Avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta - Mancata concessione del termine difensivo al contribuente - Violazione del contradditorio procedimentale - Conseguenze - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione di un atto impositivo nei confronti del contribuente che compie operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi "black list"), è tenuta, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, a notificargli un apposito avviso concedendogli la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, pena l'annullamento, in sede contenziosa, dell'atto emesso "ante tempus" per violazione del contraddittorio procedimentale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)