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Sez. 5, Sentenza n. 4030 del 27/02/2015 (Rv. 634884 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Disciplina antecedente all'1 gennaio 2007 - Costi - Deducibilità - Condizioni - Nuova disciplina - Separata indicazione dei costi nella dichiarazione dei redditi - Presupposto sostanziale di deducibilità - Esclusione - Obbligo formale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2015-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634884-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, l'art. 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificando (con decorrenza 1 gennaio 2007) l'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (già art. 76, commi 7 bis e 7 ter, del medesimo decreto) - che sanciva l'indeducibilità dei costi scaturenti da operazioni commerciali intercorse con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (cd. Paesi "black list"), ove non fosse provato che i contraenti esteri svolgessero effettiva attività commerciale, che le operazioni poste in essere rispondessero ad un effettivo interesse economico, che le stesse avessero avuto concreta esecuzione e, in ogni caso, che i costi non fossero stati separatamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi - ha degradato la separata indicazione dei costi da presupposto sostanziale di relativa deducibilità ad obbligo di carattere formale, passibile di corrispondente sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)