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Sez. 3, Sentenza n. 4205 del 03/10/1977 (Rv. 387843 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - TERMINE BIMESTRALE DALLA RICHIESTA ALLO ASSICURATORE - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE O L'AUTORE MATERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387843-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - TERMINE BIMESTRALE DALLA RICHIESTA ALLO ASSICURATORE - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE O L'AUTORE MATERIALE - APPLICABILITA.*

La disposizione di cui all'art 22 della legge 24 dicembre 1969, n 990 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che subordina l'Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno al decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno per mezzo di lettera raccomandata alla assicuratore, e applicabile anche nel caso in cui l'Azione sia diretta contro il responsabile civile o contro l'autore materiale del fatto illecito. (Conf 1718/74, mass n 369890).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)