Sez. 3, Sentenza n. 1718 del 07/06/1974 (Rv. 369890 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECORSO DEL TERMINE BIMESTRALE DALLA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE O L'AUTORE MATERIALE - APPLICABILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECORSO DEL TERMINE BIMESTRALE DALLA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE O L'AUTORE MATERIALE - APPLICABILITA.*
La disposizione di cui all'art 22 della legge 24 dicembre 1969, n 99 0 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che subordina l'Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno al decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata all'assicuratore, e applicabile anche nel caso in cui l'Azione sia diretta contro il responsabile civile o contro l'autore materiale del fatto illecito.*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)