Sez. L, Sentenza n. 6188 del 02/06/1995 (Rv. 492629 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Provvedimento di riduzione del tasso di premio aziendale - Onere di previa comunicazione - Insussistenza - Previa domanda del datore di lavoro - Necessità - Mancanza di data o di sottoscrizione nella comunicazione della riduzione del premio - Incidenza sulla validità del provvedimento predetto - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Il provvedimento di riduzione del tasso di premio aziendale, adottato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 10 dicembre 1971 (a differenza del provvedimento di aumento, di cui al successivo art. 17) non è soggetto ad alcun onere formale ed in particolare all'onere di previa comunicazione da parte dell'Istituto, ma presuppone solo la domanda del datore di lavoro, la quale fa sorgere l'obbligo per l'Istituto di una mera verifica dei requisiti prescritti, senza alcuna discrezionalità. Ne consegue che la mancanza di sottoscrizione o di data nella comunicazione della diminuzione del premio fatta al datore di lavoro, trattandosi di atto non richiesto dalla legge, non incide sulla validità del provvedimento di riduzione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 10/12/1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)