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Sez. L, Sentenza n. 550 del 18/01/1993 (Rv. 480295 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi | Riduzione del premio assicurativo ex paragrafo 14 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi - Carattere automatico - Esclusione - Previa domanda del datore di lavoro - Necessità - Effetti.
Stato
decisa il 1993-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480295-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la riduzione del premio assicurativo ai sensi del paragrafo 14 delle Modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi di cui al D.M. 14 novembre 1978, in relazione al tasso specifico risultante dall'andamento infortunistico aziendale, non opera automaticamente, ma presuppone una domanda del datore di lavoro, e - come la riduzione di cui al paragrafo 15 (che può essere richiesta fin dall'inizio dell'attività dell'impresa, mentre la riduzione di cui al paragrafo 14 non può essere applicata prima che siano decorsi due anni dall'inizio dell'attività dell'azienda) - produce effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello della spedizione della domanda stessa, configurandosi la contestazione, da parte dell'I.N.A.I.L., dell'applicabilità della riduzione a periodo anteriore alla data predetta non come eccezione di decadenza, o, comunque, come eccezione in senso proprio, ma come mera difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)