Sez. 3, Sentenza n. 7186 del 03/09/1987 (Rv. 455315 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI E QUELLA DELLA LORO EFFETTIVA CONSEGNA ALL'AMMINISTRATORE PROVVISORIO NOMINATO DALL'ENEL - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 1643 DEL 1962 - OBBLIGO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL "TERZO INVASO" (BACINO DEL VAJONT).*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI E QUELLA DELLA LORO EFFETTIVA CONSEGNA ALL'AMMINISTRATORE PROVVISORIO NOMINATO DALL'ENEL - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 1643 DEL 1962 - OBBLIGO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL "TERZO INVASO" (BACINO DEL VAJONT).*
Ai fini dell'individuazione degli "Atti di ordinaria amministrazione per la gestione delle imprese" che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36, nel periodo corrente dalla data del trasferimento dei beni a quella della loro consegna all'amministratore provvisorio nominato dall'ENEL, i legali rappresentanti delle imprese assoggettate ad espropriazione sono tenuti a compiere, occorre fare riferimento all'art. 12 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 ove nel dichiarare i suddetti rappresentanti "responsabili verso l'ENEL della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse", si considera espressamente "l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e di nuova costruzione di opere e di impianti" comunque già in corso alla data dell'entrata in vigore della citata legge (12 dicembre 1962), con l'unico limite (di intraprendere nuove iniziative e) di compiere Atti di straordinaria amministrazione. In particolare, per Atti di ordinaria amministrazione devono intendersi tutti quelli necessari sia per la mera conservazione statica dell'azienda che per la prosecuzione della gestione, rappresentati, oltre che da Atti negoziali, da operazioni materiali e tecniche, con la conseguenza che ove dalla loro esecuzione conseguano eventi pregiudizievoli per i diritti dei terzi, non è possibile distinguere tra Atti illeciti extracontrattuali di ordinaria o straordinaria amministrazione, a seconda che in base ad una valutazione necessariamente ex post, la responsabilità derivatane esponga o meno ad un rischio di diminuzione della potenzialità economica dell'impresa. (nella specie, alla luce del suesposto principio, il S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'attuazione del "terzo invaso", quale prova tecnica- sperimentale programmata per il completamento del nuovo impianto del bacino del Vajont nella fase terminale del collaudo, rientrasse nella gestione ordinaria, devoluta all'impresa elettrica nazionalizzata). (V 3098/83, mass n 428009; (V 703/78, mass n 390042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12, DPR 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)