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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15330 del 12/06/2018 (Rv. 649174 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore - Etichetta apposta sulla confezione - Indicazioni da riportare - Nome del produttore e sede dello stabilimento - Necessità - Inoffensività dell'omissione - Esclusione - Possibilità di ottenere le informazioni mancanti tramite la rete "Internet" - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649174-01

COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI

In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore, l'obbligo di apporre sulle confezioni le indicazioni previste dalle lettere e) ed f) dell'art. 3 del d.lgs. n. 109 del 1992 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") è finalizzato a consentire al consumatore di conoscere, al momento dell'acquisto, ogni elemento atto ad individuare la ditta produttrice e, pertanto, non può ritenersi assolto se, come nella specie, risultino il numero di iscrizione nel registro delle ditte della Camera di commercio e il numero cd. AIA, ma manchino il nome del produttore e la sede dello stabilimento. Infatti, l'assenza di tali ultimi dati non può considerarsi priva di offensività, essendone imposta la specificazione dalla legge, né rileva la possibilità di risalire agli stessi mediante il ricorso ad elementi esterni, quale una ricerca sulla rete "internet", occorrendo, al contrario, che il consumatore ne venga a conoscenza prima dell'acquisto con la sola lettura dell'etichetta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 3, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)