Sez. 2, Sentenza n. 15868 del 12/07/2006 (Rv. 592017 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Prodotti preconfezionati - Etichettatura - Inserimento delle indicazioni atte ad individuare il produttore - Necessità - Conseguenze - Indicazione della sola sede dello stabilimento o del numero di iscrizione presso la camera di commercio - Insufficienza.
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore, l'obbligo di apporre sulle confezioni le indicazioni previste dalle lettere e) ed f) dell'art. 3 del d.lgs. n. 109 del 1992 è finalizzato a consentire dall'acquirente di conoscere ogni elemento atto ad individuare la ditta produttrice, e non può ritenersi assolto se, come nella specie, manchino il nome e la ragione sociale del produttore, essendo insufficienti allo scopo l'indicazione della sede dello stabilimento o il numero di iscrizione nel registro delle ditte della Camera di commercio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 3, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)