Sez. 6, Sentenza n. 23106 del 23/04/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 229959 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - regole generali e suppletive | Criterio del "locus delicti" - Priorità - Limiti.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - regole generali e suppletive
Il criterio del "forum commissi delicti", in quanto coerente espressione del principio del giudice naturale dettato dall'art. 25 Cost., è derogabile solo a fronte di previsioni normative che privilegino altri criteri di determinazione della competenza per territorio. (Fattispecie nella quale il ricorrente era indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in concorso con altro indagato, a sua volta - e con esclusione del primo - destinatario anche di ulteriore contestazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. cit.. La Corte ha ritenuto che per il ricorrente non operasse lo spostamento della competenza territoriale dovuto alla connessione, ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., criterio efficace invece per il coindagato. Ha conseguentemente rilevato la incompetenza del g.i.p. che aveva emesso la misura cautelare, dichiarandola soggetta ad inefficacia differita "ex" art. 27 cod. rito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 lett. C, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)