diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6530 del 18/12/1998 Cc. (dep. 02/02/1999) Rv. 212348 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Vincolo con i reati fine - Configurabilità - Condizioni - Rilievo ai fini dell'art.297 comma 3 c.p.p.
Stato
decisa il 1998-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212348-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Agli effetti di quanto previsto dall'art.297, comma 3, c.p.p., fra reato associativo e singoli reati fine non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione e meno ancora della connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via generica. Tale vincolo potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso in ordine alla quale si deduceva, agli effetti cautelari, una sorta di "presunzione di continuazione" rispetto ai reati fine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)