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Sez. L, Sentenza n. 12971 del 14/05/2025 (Rv. 675545-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Premio di natalità ex art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016 (ratione temporis vigente) - Cittadine extracomunitarie prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Spettanza - Circolari Inps applicative nn. 39, n. 61 e n. 78 del 2017 - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675545-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, della l. n. 232 del 2016 (ratione temporis vigente) spetta alle cittadine extracomunitarie, anche se prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, essendo illegittime le circolari Inps n. 39, n. 61 e n. 78 del 2017, in quanto di atti interni che, nel richiedere tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio, introducono, in violazione del criterio di gerarchia delle fonti, un presupposto - quello della nazionalità - non previsto dalla norma primaria per il riconoscimento del beneficio, che che determina un'ingiustificata disparità di trattamento contraria alla legge.

Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)