Sez. L, Sentenza n. 10728 del 22/04/2024 (Rv. 670997-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Premio di natalità ex art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016 ratione temporis vigente - Cittadina extracomunitaria priva di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Spettanza - Circolari Inps nn. 39 e 61 del 2017 richiedenti tale permesso - Illegittimità - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016, ratione temporis vigente, spetta alle cittadine extracomunitarie anche se prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendo ritenersi illegittime le circolari Inps nn. 39 e 61 del 2017 che richiedono tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio.
Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)