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Sez. 3, Sentenza n. 824 del 18/01/2006 (Rv. 586942 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per intervenuti accordi transattivi - Produzione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586942-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, come nel caso di sopravvenuti accordi transattivi, sono producibili anche in sede di legittimità ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., concernendo l'ammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse alla sua prosecuzione. (Nella specie, la S.C., pur riaffermando l'enunciato principio, ha, tuttavia, escluso che potesse - con riferimento ad un ricorso avverso una sentenza di rigetto dell'appello relativo ad una decisione di primo grado confermativa del provvedimento disciplinare della radiazione dall'albo adottato nei confronti di un ragioniere dal competente Collegio - attribuirsi un siffatto valore incidente sull'interesse al proseguimento del giudizio ad una sentenza del giudice penale che si era limitata a valutare la sussistenza o meno di profili di antigiuridicità penale nei comportamenti di tipo professionale del ricorrente, oggetto del processo, senza che, però, tale valutazione potesse implicare in qualche modo o, comunque, attestare, l'avvenuta cessazione della materia del contendere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)