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Sez. U, Sentenza n. 24662 del 21/11/2006 (Rv. 593408 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Comportamento processuale della parte - Rilevanza - Pagamento parziale in forza di legge sopravvenuta - Insufficienza.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593408-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere è esclusa dal comportamento processuale della parte che abbia proposto ricorso per cassazione e che nelle difese successive abbia insistito per l'accoglimento del ricorso, restando irrilevante il pagamento di una parte delle somme rivendicate in giudizio, effettuato nelle more del processo in base ad una legge sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)