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Sez. 6, Sentenza n. 356 del 09/02/1983 Cc. (dep. 07/03/1983) Rv. 157757 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - DECLARATORIA - AMNISTIA - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157757-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - DECLARATORIA - AMNISTIA - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il giudice il quale si limiti ad applicare l'amnistia, senza motivare il diniego di applicabilità del secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen., con ciò stesso necessariamente e manifestamente esclude che ricorra la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua incriminabilità ovvero della totale innocenza dell'imputato. (Conf mass n 155692 ed ivi citate; (Conf mass n 154858).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)