Sez. 4, Sentenza n. 7578 del 16/02/1982 Ud. (dep. 04/08/1982) Rv. 154858 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - INSUSSISTENZA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - INSUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi in cui il giudice applichi una causa estintiva del reato, non ha l'Obbligo di una specifica motivazione con riferimento alle risultanze processuali per giustificare il mancato proscioglimento in merito, perché l'inesistenza delle condizioni richieste dall'art. 152 cod. proc. pen. si desume per implicito della stessa declaratoria di Estinzione, la quale presuppone che il giudice medesimo, pregiudizialmente all'applicazione dell'amnistia, abbia adempiuto al dovere istituzionale della indagine sulla suddetta inesistenza. (V. Mass. N. 149723/81 nel senso che il giudice ha Obbligo di motivazione in caso di espressa richiesta di proscioglimento). (Conf mass n 151709 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)