Sez. L, Sentenza n. 9677 del 28/09/1998 (Rv. 519212 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Ripetizione - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti - Irripetibilità nei confronti degli eredi ex comma duecentosessantatreesimo - Dolo del "de cuius" - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
L'esclusione della ripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite nei confronti degli eredi del percipiente prevista dal comma duecentosessantatreesimo dell'art. 1 legge n. 662 del 1996 - nell'ambito di norme transitorie applicabili agli indebiti relativi a periodi antecedenti al 1 gennaio 1996 - rimane ferma anche quando sia accertato il dolo del "de cuius", stante il mancato richiamo del comma citato da parte del successivo comma duecentosessantacinquesimo disciplinante l'ipotesi del dolo.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2033
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)