Sez. U, Sentenza n. 2333 del 17/03/1997 (Rv. 503050 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE | Trattamento pensionistico integrativo goduto da ex dipendenti dell'I.N.A.M. ed erogato dall'I.N.P.S. - Somme indebitamente riscosse - Ripetibilità - Presupposti - Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265 - Natura sostitutiva della precedente disciplina - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE
In tema di indebita erogazione, prima del primo gennaio 1996, da parte dell'I.N.P.S., di somme a titolo di pensione integrativa ad ex dipendenti dell'I.N.A.M., l'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 (che comunque sarebbe inapplicabile in ragione della natura non obbligatoria di detta pensione, siccome istituita con regolamento e non con legge) non trova applicazione per effetto della sopravvenuta legge 23 dicembre 1996 n. 662 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed entrata in vigore in data 1 gennaio 1997), la quale, nei commi 260, 261, 262, 263 e 265 dell'art. 1, sostituendo retroattivamente e per il periodo di tempo fino alla data suddetta la precedente normativa (costituente eccezione all'art. 2033 cod. civ.), disciplina l'indebito versamento per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, senza distinzione tra i vari tipi di pensione (come invece prevedeva l'art. 52 cit.), stabilendo la ripetibilità a seconda del reddito del pensionato, e salvo in ogni caso il dolo di quest'ultimo, con riferimento esclusivo agli enti erogatori a carico dei quali sono poste tali prestazioni (e tra questi l'I.N.P.S., presso cui è costituita, a norma dell'art. 75 d.P.R. n. 761 del 1979, una gestione speciale ad esaurimento per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in favore del personale già dipendente dell'I.N.A.M. che abbia optato per il mantenimento della originaria posizione assicurativa).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)