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Sez. 3, Sentenza n. 3181 del 18/02/2016 (Rv. 638946 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Procura generale "ad lites" - Omesso deposito - Potere dovere del giudice istruttore o in difetto del collegio ed anche del giudice di appello - Invito a produrre il documento - Necessità - Produzione nel corso del giudizio di merito - Effetti.
Stato
decisa il 2016-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638946-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

In caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, comma 1, c.p.c. - a formulare l'invito a produrre il documento mancante; tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, poiché la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, sana "ex tunc" la irregolarità della costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)