Sez. 2, Sentenza n. 8435 del 11/04/2006 (Rv. 588542 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Procura generale "ad lites" - Omesso deposito - Potere dovere del giudice istruttore o in difetto del collegio ed anche del giudice di appello - Invito a produrre il documento - Necessità - Produzione nel corso del giudizio di merito - Effetti.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE
In caso di omesso deposito della procura generale "ad lites", che sia stata semplicemente enunciata e richiamata negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, primo comma, cod. proc. civ. - a formulare l'invito a produrre il documento mancante; tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, poichè la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, sana "ex tunc" la irregolarità della costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)